Il Cambio di residenza presso il Comune di Bracciano è possibile unicamente on-line in due modalità differenti:
TRAMITE PORTALE ANPR
Se si proviene da un altro Comune o si cambia abitazione in Bracciano e si possiede lo SPID o la Carta di Identità Elettronica ci si può collegare tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale della popolazione e, dopo essere entrati nell’area personale scegliere la voce “Richiedi un cambio di residenza”.
Obbligatoria per tutti l’indicazione dei dati catastali; se non richiesti dal sito debbono essere indicati nel campo “note” nel seguente formato: Categoria, Foglio, Particella, Subalterno.
Eventuale altra documentazione integrativa verrà richiesta via mail a seguito della ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Anagrafe.
Informativa sulla richiesta di cambio di residenza tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale
TRAMITE COMPILAZIONE MODULISTICA E INVIO CON EMAIL
Se non si possiede lo SPID o la Carta di Identità Elettronica, si potrà compilare la modulistica predisposta da inviare all’Ufficio Anagrafe tramite e-mail (e non da caselle PEC) all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.bracciano.rm.it
Documentazione da inviare:
Modulo “Dichiarazione di residenza”
In cui inserire tutti i dati dei componenti che trasferiscono la residenza, prestando attenzione a compilare le parti obbligatorie. Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza dovranno firmare il modulo in ultima pagina.
Dichiarazione di residenza per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea
Modulo allegato “Dichiarazione titolo di occupazione dell’alloggio” (Legge 80/2014 art. 5)
NB: i moduli indicati in rosso sono scaricabili nella pagina della “Modulistica“
– Se proprietari o in possesso di contratto di locazione registrato va compilato l’Allegato 1;
– Negli altri casi, il proprietario deve dare l’assenso alla residenza compilando l’Allegato 2;
– Se nell’abitazione risulta già residente un’altra famiglia tra i cui componenti non ci sia il proprietario che ha compilato l’allegato 2, è indispensabile che un rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso, compilando il modulo di Accettazione residenza;
– Se un titolare di contratto di affitto entra in un’abitazione in cui è residente il proprietario, quest’ultimo deve compilare il modulo di accettazione di residenza, mentre l’intestatario del contratto dovrà compilare il modulo di Conoscenza di mantenimento residenza del proprietario.
Documento di identità di tutti i componenti della famiglia (che ne sono in possesso) e delle persone che sottoscrivono i moduli allegati.
Nel caso di trasferimento di minore senza il trasferimento di uno o entrambi i genitori,
Per i Cittadini Stranieri
Oltre la documentazione di cui sopra:
- Il cittadino di stato appartenente alla UE deve allegare la documentazione indicata nella pagina dedicata.
- Il cittadino di stato non appartenente alla UE (cittadino extracomunitario) deve allegare la documentazione indicata nella pagina dedicata.
Nb. È necessario porre particolare attenzione alla compilazione di tutti i dati richiesti per evitare la non ricevibilità della domanda per mancanza dei dati obbligatori.
Non sarà possibile accettare domande prive del numero civico (con indicazione SNC), dell’interno (e dell’eventuale scala), senza i relativi dati catastali dell’abitazione e del recapito telefonico del dichiarante. Se non si possiede il numero civico è necessario richiederlo compilando apposita domanda indirizzata all’Ufficio Urbanistica.
Si fa inoltre presente che la modulistica deve essere firmata in originale e non può essere accettata una firma riprodotta utilizzando un carattere diverso del programma di videoscrittura.
Accertamento dei requisiti
Attenzione: differenza tra famiglia anagrafica e famiglia fiscale
Nulla impedisce che ad altri fini debba considerarsi la famiglia nucleare ossia quella composta da genitori e figli con la conseguenza che più persone costituenti un’unica famiglia anagrafica rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (fiscali e di determinazione del reddito familiare).
Consiglio di Stato, sentenza n. 770 del 4 maggio 1994
COLLEGAMENTI UTILI
Pagina aggiornata il 04/10/2024