Residenza – Informazioni Generali

Cambio di residenza

Il Cambio di residenza presso il Comune di Bracciano è possibile unicamente on-line in due modalità differenti:

TRAMITE PORTALE ANPR

Se si proviene da un altro Comune o si cambia abitazione in Bracciano e si possiede lo SPID o la Carta di Identità Elettronica ci si può collegare tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale della popolazione e, dopo essere entrati nell’area personale scegliere la voce “Richiedi un cambio di residenza”.

NB: Chi chiede la residenza con provenienza da altro Comune dovrà inviare in allegato una scansione del documento di identità di tutti i componenti della pratica ai fini del riconoscimento in caso di furto o smarrimento.
Obbligatoria per tutti l’indicazione dei dati catastali; se non richiesti dal sito debbono essere indicati nel campo “note” nel seguente formato: Categoria, Foglio, Particella, Subalterno.
Eventuale altra documentazione integrativa verrà richiesta via mail a seguito della ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Anagrafe.
collegamento Informativa sulla richiesta di cambio di residenza tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale

TRAMITE COMPILAZIONE MODULISTICA E INVIO CON EMAIL

Se non si possiede lo SPID o la Carta di Identità Elettronica, si potrà compilare la modulistica predisposta da inviare all’Ufficio Anagrafe tramite e-mail (e non da caselle PEC) all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.bracciano.rm.it

Tali comunicazioni, ai fini della semplificazione della procedura anagrafica, non possono essere accettate se inviate in altro modo o con altro mezzo.
È inoltre possibile contattare telefonicamente l’ufficio Anagrafe al numero 06-99816225 per avere informazioni specifiche o per fissare un appuntamento per il rilascio della modulistica (unicamente se non in possesso di mezzi informatici).

Documentazione da inviare:

Modulo “Dichiarazione di residenza”

In cui inserire tutti i dati dei componenti che trasferiscono la residenza, prestando attenzione a compilare le parti obbligatorie. Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza dovranno firmare il modulo in ultima pagina.

NB: Porre attenzione alla compilazione di tutti i dati richiesti, anche quelli riguardanti i genitori delle persone che trasferiscono la residenza (paternità e maternità) e suprattutto i datri relativi ai propri recapiti, posti in ultima pagina.

 

Modulo allegato “Dichiarazione titolo di occupazione dell’alloggio” (Legge 80/2014 art. 5)

In cui indicare i dati relativi all’abitazione dove si trasferisce la residenza
NB: i moduli indicati in rosso sono scaricabili nella pagina della “Modulistica

– Se proprietari o in possesso di contratto di locazione registrato va compilato l’Allegato 1;
– Negli altri casi, il proprietario deve dare l’assenso alla residenza compilando l’Allegato 2;
– Se nell’abitazione risulta già residente un’altra famiglia tra i cui componenti non ci sia il proprietario che ha compilato l’allegato 2, è indispensabile che un rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso, compilando il modulo di Accettazione residenza;
– Se un titolare di contratto di affitto entra in un’abitazione in cui è residente il proprietario, quest’ultimo deve compilare il modulo di accettazione di residenza, mentre l’intestatario del contratto dovrà compilare il modulo di Conoscenza di mantenimento residenza del proprietario.

collegamento Vai alla pagina della Modulistica (dove sono presenti i moduli da scaricare)

 

Documento  di identità di tutti i componenti della famiglia (che ne sono in possesso) e delle persone che sottoscrivono i moduli allegati.

Sulla dichiarazione di residenza non è più necessario inserire i dati della patente e la targa del veicolo, ma solo il loro possesso. Non serve, quindi, inviare la scansione della patente. I dati riguardanti possesso patente e/o autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, intestati alle persone che trasferiscono la residenza verranno comunicati automaticamente alla Motorizzazione

 

Nel caso di trasferimento di minore senza il trasferimento di uno o entrambi i genitori,

oltre alla documentazione descritta nei punti precedenti, il genitore che mantiene la residenza precedente deve compilare la Dichiarazione di conoscenza trasferimento minore. Qualora si trasferisca solo il minore (ad esempio dai nonni), entrambi i genitori debbono compilare, firmare il modulo e allegare la scansione del proprio documento.

 

Per i Cittadini Stranieri

Oltre la documentazione di cui sopra:

  • Il cittadino di stato appartenente alla UE deve allegare la documentazione indicata nella pagina dedicata.
  • Il cittadino di stato non appartenente alla UE (cittadino extracomunitario) deve allegare la documentazione indicata nella pagina dedicata.

 


Nb. È necessario porre particolare attenzione alla compilazione di tutti i dati richiesti per evitare la non ricevibilità della domanda per mancanza dei dati obbligatori.
Non sarà possibile accettare domande prive del numero civico (con indicazione SNC), dell’interno (e dell’eventuale scala), senza i relativi dati catastali dell’abitazione e del recapito telefonico del dichiarante. Se non si possiede il numero civico è necessario richiederlo compilando apposita domanda indirizzata all’Ufficio Urbanistica.

Si fa inoltre presente che la modulistica deve essere firmata in originale e non può essere accettata una firma riprodotta utilizzando un carattere diverso del programma di videoscrittura.

 

Accertamento dei requisiti

Alla fase della registrazione anagrafica segue quella del controllo per accertare l’esistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché degli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E’ prevista la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti (comma 4 dell’art. 5 del D.L. 5/2012).

 

Attenzione: differenza tra famiglia anagrafica e famiglia fiscale

La definizione di famiglia contenuta nell’articolo 4 del regolamento anagrafico non può che valere che “agli effetti anagrafici”.
Nulla impedisce che ad altri fini debba considerarsi la famiglia nucleare ossia quella composta da genitori e figli con la conseguenza che più persone costituenti un’unica famiglia anagrafica rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (fiscali e di determinazione del reddito familiare).
Consiglio di Stato, sentenza n. 770 del 4 maggio 1994

COLLEGAMENTI UTILI

Pagina aggiornata il 04/10/2024

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