ANNO 2025
FINO AL 15 GIUGNO
QUESITO N.1 del Comitato Referendario
#PERMIOFIGLIOSCELGOIO
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-ter ; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6-ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4-bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?».
QUESITO N.2 del Comitato Referendario
#PERMIOFIGLIOSCELGOIO
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo “, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni
obbligatorie”; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3-bis comma 2 limitatamente al seguente periodo “completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”; art. 3-bis comma 3 limitatamente al periodo “ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3”; art. 3-bis comma 4 limitatamente al seguente periodo “, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,” nonché limitatamente al seguente periodo: “e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4”; art. 3-bis comma 5?»
QUESITO N.3 del Comitato Referendario
#PERMIOFIGLIOSCELGOIO
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola “Conseguentemente” nonché limitatamente alle parole “, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,” nonché infine alle parole “o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste
immunizzazione”; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “anche”?
ANNO 2024
FINO AL 15 MAGGIO 2024:
RICONOSCIMENTO DELLO STATO DELLA PALESTINA CON CAPITALE GERUSALEMME EST
Art 1. L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale.
Art 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
FINO AL 30 GIUGNO 2024:
DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE DEL CIBO
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo III (Rapporti economici), all’articolo 44, si aggiunge il seguente: “Terzo comma. “Tutti i cittadini e i soggetti residenti nel territorio della Repubblica hanno il diritto assoluto e irrinunciabile di coltivare la terra e di allevare animali sul suolo di proprietà, senza scopo di lucro, per il soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della propria famiglia.”
DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI
All’art. 1277 del codice civile (Debito di somma di danaro), si aggiunge il seguente: “Comma 3: “L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante”.
STOP ALL’INDOTTRINAMENTO GENDER NELLE SCUOLE
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo II (Rapporti etico-sociali), all’Articolo 30 si aggiunge il seguente: “comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo-sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”
DIRITTO ALLA VITA, REDDITO DI MATERNITÀ, SOSTEGNO AI SOFFERENTI
Visti gli articoli 1, 3, 29 e 37 della Costituzione repubblicana, oltre al testo del giuramento di Ippocrate fondante la professione medica, la seguente legge dispone quanto segue:
Art. 1: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano a nascere, fermo restando il diritto di ogni gestante alle cure necessarie alla tutela della propria vita, anche laddove comportassero come effetto indiretto la morte del nascituro. Per le madri cittadine italiane prive di sostegno economico è previsto su richiesta un reddito di maternità di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio, rinnovabili alla nascita di un secondo figlio, vitalizi alla nascita del quarto figlio o di un figlio disabile.
Art. 2: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano, una volta concretizzato il suo diritto alla nascita, a non essere mai e per nessuna ragione soppresso. Al disabile grave sono garantiti le cure e il sostegno economico per far concretamente fronte alla propria condizione.
Art. 3: Coloro che esercitano la professione medica non possono somministrare, neppure se richiesti, farmaci mortali e similmente a nessuna donna possono fornire supporto chirurgico o farmacologico (fatta salva l’eccezione prevista all’articolo 1) per provocare un aborto. Chi infrange questa norma è radiato dalla professione medica e punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 4: I fondi per il reddito di maternità e per il sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5 miliardi di euro annui con risparmi da portare a riserva, sono prelevati dal cespite del bilancio dello Stato che prevede l’innalzamento di spesa per armamenti e difesa militare al 2% del Pil. Tale innalzamento, previsto in 13 miliardi di euro annui a regime, è ridotto a 8 miliardi di euro.
Locandina fronte
Locandina retro
FINO AL 05 SETTEMBRE 2024:
ABROGAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI
NIENTE SOGLIE DI ACCESSO PER LISTE AUTONOME E COALIIZIONI
TUTTI I PARTITI, ANCHE QUELLI IN PARLAMENTO, DEVONO RACOGLIERE LE FIRME PER LE CANDIDATURE
ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE: OGNI CANDIDTO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE E/O PLURINOMINALE
FINO AL 23 NOVEMBRE 2024:
ELIMINAZIONE DI 500 MILIARDI DI SPRECHI E MALAPOLITICA
Dettagli
FINO AL 25 NOVEMBRE 2024:
REINTRODUZIONE DELLE PREFERENZE NEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLA CAMERAQ E DEL SENATO
ANNO 2023
FINO AL 20 GIUGNO 2023:
- ABROGAZIONE DELL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185 AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTICOLI 7 E 27 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352: «Vuoi tu che sia abrogato l’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina), convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023 nelle parole: “E’ prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.”?»
- ABROGAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 13 DEL D.L. 502/1992 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “E PRIVATI E DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DAL SSN): «Vuoi tu abrogare l’art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), comma 13, decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – Supplemento ordinario n. 137) limitatamente alle parole “e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale”?»
FINO AL 7 LUGLIO 2023:
- ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ART. 1, COMMA 6, LETT. A), LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185, AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTICOLI 7 E 27 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 E SUCCESSIVE MODIFICHE «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “6. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresi’ vietati: a)verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle camere”) limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»
FINO AL 5 SETTEMBRE 2023:
- ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI) «Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?». Locandina
- ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 842 DEL CODICE CIVILE, APPROVATO CON R.D. DEL 16 MARZO 1942 N. 262, PRIMO E SECONDO COMMA «Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “Il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli puo’ sempre opporsi a chi non e’ munito della licenza rilasciata dall’autorità “?»
FINO AL 15 SETTEMBRE 2023
ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI) :
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “alle manifestazioni storiche e culturali” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di sperimentazione scientifica sugli stessi” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
FINO AL 16 OTTOBRE 2023
- DIVIETO DI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
- REFERENDUM POPOLARE + FACILE
- ELEZIONE DIRETTA DEI GIUDICI CORTE COSTITUZIONALE
FINO AL 7 NOVEMBRE 2023
Proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Introduzione del comma 1-bis nell’art.14 Legge 22 maggio 1978, n.194”
All’art. 14 Legge 22 maggio 1978, n.194, contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, si aggiunge il seguente:
«comma 1-bis. Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».
Locandina
FINO AL 10 NOVEMBRE 2023
Progetto di legge di iniziativa popolare dal titolo: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO”
Locandina
Identificazione degli elettori al seggio – anche con documento scaduto (non oltre 3 anni)
Si fa presente, che come da istruzioni ministeriali l’elettore può votare anche se ha documenti scaduti da non oltre tre anni. Di seguito le indicazioni ministeriali:
Identificazione degli elettori
L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.
L’identificazione può avvenire:
1- mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull’osservanza di tale prescrizione. L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.
Per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
2- in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;
3- in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.
L’attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale.
avverte l’elettore che effettua l’identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 95 del T.U. n. 570/1960;
fa anche prendere nota, accanto alla firma dell’elettore che effettua l’identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest’ultimo;
Pagina aggiornata il 20/03/2025